Se acquisti un oggetto che poi risulta guasto, il negoziante non può scaricare la colpa sul produttore e invitarti a spedire il prodotto in azienda.
Ti sarà certamente capitato di acquistare, almeno una volta, un prodotto che si è rivelato, dopo poco, una fregatura. E allora, con animo più o meno battagliero, ti sarai recato dal negoziante a pretendere la restituzione dei soldi o la sostituzione dell’oggetto. Purtroppo, però, non poche volte capita di imbattersi in venditori privi di scrupolo che, facendo leva sull’ignoranza del consumatore, fanno spallucce e declinano ogni responsabilità, invitando il cliente a contattare la fabbrica o a spedire al produttore l’oggetto rotto.
Questo comportamento è illegittimo.
Infatti, a fornire la garanzia deve essere sempre il venditore, non il produttore. La legge che tutela consumatore è quella sulla garanzia di conformità che risale al 2005 ed è tutt’ora in vigore [1] .
Peraltro uno degli equivoci più diffusi e più fuorvianti riguarda proprio la confusione tra la garanzia dovuta per legge dal venditore e quella concessa dal produttore.
1 | LA GARANZIA DEL VENDITORE
Per legge il venditore – e non il produttore – è tenuto a fornire, ai propri clienti, la garanzia sugli eventuali difetti dei beni acquistati (è quella che viene definita “garanzia legale di conformità“). Egli, in pratica, deve consegnare al consumatore beni conformi a quanto promesso nel contratto di vendita (o nei messaggi pubblicitari) ed è responsabile per qualsiasi difetto di conformità già esistente all’atto della vendita, anche se manifestatosi in un momento successivo.
Questo significa che, qualora dopo anche uno o più mesi si manifestino tali vizi (purché entro massimo due anni), il cliente può chiedere alternativamente, ed a propria discrezione:
– o la riparazione del bene difettoso
– oppure la sua sostituzione.
Di fronte a tale richiesta il venditore non può negarsi; tutt’al più potrebbe proporre un rimedio un rimedio diverso se quello voluto dal cliente non è praticabile (si pensi a un bene che non si fabbrica più e di cui, oltre a non esserci altri esemplari, non esistono neanche i pezzi di ricambio). In tal caso, l’acquirente potrà richiedere alternativamente:
– una congrua riduzione del prezzo pagato per l’acquisto del bene, oppure
– la risoluzione del contratto: ossia la riconsegna del bene acquistato dietro restituzione delle somme corrisposte.
Per far valere la garanzia legale di conformità, il consumatore deve denunciare al venditore il difetto entro 2 mesi dalla sua scoperta (meglio se con una richiesta scritta, per dar prova che non si è lasciato spirare il termine senza attivarsi).
La garanzia del venditore ha una durata di 2 anni dalla consegna del bene.
2 | LA GARANZIA DEL PRODUTTORE
Di norma, anche i produttori forniscono una loro garanzia commerciale soprattutto su oggetti a tecnologia complessa quali elettrodomestici, computer, telefoni, automobili, ecc.
Si tratta di una garanzia minimale nel contenuto non dovuta per legge e che prevede, di norma, solo la riparazione di alcune parti, mentre viene esclusa la sostituzione.
[1] Art. 130 D. Lgs. 206/05.
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