Nel corso della seduta del 3 marzo scorso, un gruppo di senatori del Movimento Cinque Stelle (primo firmatario, Nicola Morra), ha presentato un'interrogazione (4-03553), con richiesta di risposta scritta, al ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e a quello dell'Economia e delle Finanze, su una vicenda riguardante l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
Come leggesi nel testo, che di seguito riportiamo integralmente, l'atto di sindacato ispettivo tratta un argomento di cui si erano già occupati alcuni organi di informazione, tra i quali Il Foglietto della Ricerca.
MORRA, PETROCELLI, DONNO, FUCKSIA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, SANTANGELO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
si apprende da articoli di stampa ("Il Tirreno" del 22 ottobre 2013 e il "Foglietto della Ricerca" del 21 ottobre 2013) che il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), presieduto da Stefano Gresta, in data 6 marzo 2013, con delibera n. 70/2013, decideva di risolvere il contratto con la Sviluppo Pisa Srl, società di scopo di proprietà della PisaMo SpA a sua volta posseduta al 100 per cento dall'amministrazione comunale di Pisa, che prevedeva l'acquisto, al prezzo di 9 milioni di euro, di una porzione di un realizzando edificio nel capoluogo toscano; ciò a motivo di ritardi nei lavori che, a detta dello stesso Ingv, avrebbero fatto saltare il rispetto del termine di consegna del manufatto fissato per il 14 maggio 2013;
la società Sviluppo Pisa ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'Ingv per ottenere, a sua volta, il risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto da parte dell'ente pubblico;
in entrambe le controversie giudiziarie, la prima delle quali innanzi al Tribunale di Pisa veniva abbandonata dall'Ingv, il consiglio di amministrazione dell'ente decideva di affidare il patrocinio legale ad un avvocato del foro di Pisa, anziché avvalersi dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, così come previsto dall'art. 17, comma 3, dello statuto dell'ente, notoriamente gratuita in caso di soccombenza e con un onere del 50 per cento di quanto previsto dalle tariffe professionali in caso di vittoria con compensazione delle spese tra le parti (art. 27 della legge n. 103 del 1979);
a motivo di tale scelta, a parere degli interroganti discutibile, il consiglio di amministrazione dell'Ingv nella citata delibera n. 70/2013 affermava, incredibile dictu, che l'Avvocatura erariale "ha sede a Firenze e nessun ufficio a Pisa", che l'Avvocatura stessa era sprovvista della "conoscenza delle problematiche legate al fatto", mentre l'avvocato incaricato non solo ne era edotto ma conosceva "nei minimi dettagli i fatti e la storia del Progetto" edilizio e ad abundantiam "l'estrema urgenza che i fatti richiedono";
a giudizio degli interroganti, il consiglio di amministrazione dell'Ingv così facendo ignorava, quanto alla prima azione giudiziaria, che l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha sede in ogni capoluogo di regione, nel caso di specie a Firenze, e cura gli affari legali delle amministrazioni statali e degli enti pubblici presenti nella medesima regione e, quanto alla seconda, incardinata presso il Tribunale di Roma, che proprio nella capitale ha sede l'Avvocatura generale dello Stato. Per effetto di tale clamorosa quanto incredibile "svista", il consiglio di amministrazione dell'Ingv autorizzava il conferimento di 3 mandati professionali all'avvocato del Foro di Pisa, il primo, con provvedimento a firma del presidente Gresta del 19 dicembre 2012, relativo al contenzioso (poi abbandonato dall'ente) innanzi al Tribunale di Pisa, e il secondo, con atto in data 16 aprile 2013, sempre a firma del medesimo presidente, per la causa pendente innanzi al Tribunale di Roma (NRG 35158/13), alla quale se ne aggiungeva un'altra innanzi allo stesso Tribunale, sempre ad iniziativa della società Sviluppo Pisa (NRG 53300/13);
nel provvedimento di conferimento di mandato professionale, l'Ingv si è impegnato a versare all'avvocato le seguenti somme: 50.000 euro, a titolo di "studio della controversia"; 50.000 euro, a titolo di "fase introduttiva"; 20.000 euro, a titolo di "fase istruttoria"; e 30.000 euro, a titolo di "fase decisoria", il tutto e in ogni fase oltre ad anticipazioni debitamente documentate, Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e Iva;
tali compensi, stando al contenuto del mandato, erano limitati fino a un massimo di 5 udienze, superate le quali l'Ingv si impegnava a corrispondere al professionista di Pisa un compenso di 500 euro ad udienza, oltre all'Iva, Cpa (Cassa previdenza avvocati) e rimborso spese documentate. Relativamente ai corrispettivi spettanti al legale doveva essere riconosciuto un ulteriore 12,50 per cento, quale rimborso spese generali;
dal quotidiano "Il Tirreno" del 10 ottobre 2014 e dell'8 gennaio 2015 si è appreso che l'Ingv, dopo essere risultato soccombente nell'ottobre 2014 innanzi al Tribunale di Roma, è stato condannato a versare alla società Sviluppo Pisa la somma di 900.000 euro. Ciò in ragione del rigetto (nell'udienza del 17 dicembre 2014) anche dell'istanza cautelare di sospensione degli effetti della condanna che l'Ingv aveva presentato con il patrocinio dell'avvocato di Pisa,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;
se non ritenga che nell'operato del consiglio di amministrazione dell'Ingv e del suo presidente Stefano Gresta, che anziché affidare la difesa dell'ente all'Avvocatura distrettuale e a quella generale dello Stato hanno conferito mandato, a parere degli interroganti con argomentazioni del tutto pretestuose e prive di pregio giuridico, a un avvocato del libero foro con un esborso di circa 200.000 euro, sia ravvisabile un palese danno erariale, atteso che qualora il patrocinio fosse stato affidato all'Avvocatura dello Stato l'ente medesimo non avrebbe sostenuto alcun costo, giusta il disposto della legge n. 103 del 1979;
quali urgenti provvedimenti di propria competenza intenda adottare o sollecitare nei confronti di coloro che avrebbero causato tale danno erariale;
se non consideri che le motivazioni poste a base dei provvedimenti di conferimento nonché degli incarichi professionali all'avvocato di Pisa, posti in essere senza una procedura ad evidenza pubblica e senza alcuna comparazione con il curriculum di altri legali, non rappresentino un abuso di potere al quale il consiglio di amministrazione e il presidente dell'Ingv avrebbero fatto ricorso per procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a terzi;
qualora vengano appurate le suddette responsabilità, se non ritenga inopportuna la permanenza nel consiglio di amministrazione dell'Ingv di personalità che avrebbero mostrato di non avere alcun riguardo per il rispetto delle leggi, della correttezza amministrativa e del denaro pubblico.
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