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Blog » 2015 » Aprile » 1 » Sospensione dell’esecuzione forzata e della cartella: come e quando si chiede
18:51
Sospensione dell’esecuzione forzata e della cartella: come e quando si chiede

Ricorsi contro Equitalia e pignoramenti: il modello di istanza, fondato sul parere della Presidenza Superiore della Magistratura Tributaria, e motivato sulla scorta del carico giudiziario e dei tempi necessari alla decisione definitiva, che non si conciliano, invece, con la rapida esecutività della cartella esattoriale.

 

In un precedente articolo abbiamo spiegato come ottenere la sospensione della cartella di Equitalia e abbiamo anche detto che l’istanza può essere presentata al giudice tributario al quale è stato presentato ricorso. In questo articolo vi diremo qualcosa che non tutti sanno e che si rivelerà di importanza estrema, considerata la provenienza. Difatti, proprio in tema di sospensione delle cartelle esattoriali, in attesa che i ricorsi vengano decisi dai giudici, la Presidenza Superiore della Magistratura Tributaria ha più volte invitato le Commissioni Tributarie d’Italia [1] a sospendere l’esecutività di suddetti titoli proprio per via delle lungaggini dei tempi processuali richiesti prima di arrivare a una sentenza.

 

In particolare, la Presidenza, preso atto delle ultime modifiche alla normativa sulla riscossione esattoriale [2] che danno la facoltà a Equitalia di iniziare l’esecuzione forzata e il pignoramento per il recupero delle imposte (fermo auto, ipoteca, blocco conti correnti bancari, ecc.) dopo i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, rileva che tali poteri cozzano con i tempi necessari per la decisione dei ricorsi inoltrati dai contribuenti alle Commissioni Tributarie, tempi che, a volte, possono richiedere diversi anni prima di giungere a una decisione definitiva.

 

Tale stato di cose – prosegue la Presidenza – fa scaturire la notifica ai contribuenti di atti esecutivi da parte di Equitalia mentre le Commissioni Tributarie Provinciali non riescono ad accelerare la trattazione delle cartelle impugnate poiché le richieste di sollecito di discussione non possono essere calendarizzate in tempi ragionevoli per sospenderne l’esecutività: e ciò a causa dell’enorme mole di ricorsi trattati nell’anno da ogni sezione, in base all’accordo sindacale che regola il funzionamento del personale di segreteria. Ciò posto, viene suggerita una più consona interpretazione della legge [3] che consente al Presidente della Commissione Tributaria di disporre, con proprio decreto, la provvisoria sospensione della cartella di Equitalia, almeno fino alla sentenza della Commissione Tributaria stessa.

 

La legge [3] infatti stabilisce che chi propone un ricorso al giudice contro un atto tributario esecutivo, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere al giudice competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato. Il presidente, allora, fissa la trattazione della istanza di sospensione, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

In caso di eccezionale urgenza il presidente, con lo stesso decreto, può disporre direttamente la provvisoria sospensione dell’esecuzione (cioè senza bisogno di passare da una apposita udienza) fino alla pronuncia del collegio.

 

Ebbene, la Presidenza Superiore della Magistratura invita i Presidenti di Corte ad utilizzare con maggiore elasticità questo potere, proprio perché, diversamente, i diritti dei contribuenti verrebbero sempre pregiudicati: da un lato, infatti, la cartella consente l’esecuzione forzata già solo dopo 60 giorni dalla notifica, dall’altro invece la sentenza potrebbe intervenire anche dopo numerosi anni. Una discrasia temporale che potrebbe pregiudicare, in ogni caso, il ricorrente, anche quello il cui ricorso sia fondato su validi ragioni di diritto.

 

Per scaricare i due provvedimenti della Presidenza Superiore della Magistratura Tributaria clicca qui “Delibera n. 122 prot. N. 446/10/cdp” e qui “Prot. n. 13287/07/cdp”.

 

Citare il parere della Presidenza risulterà di particolare importanza nell’eventuale istanza di sospensiva che il contribuente depositerà in commissione tributaria. Si tratta, infatti, di un ulteriore elemento di convincimento che potrebbe risultare decisivo ai fini dell’accoglimento dell’istanza.

 

 

L’ISTANZA DA PRESENTARE

 

Il dott. Francesco Cotrufo, del foro di Bari, esperto in diritto tributario, ha messo gratuitamente a disposizione dei lettori di “La Legge per Tutti” due modelli di istanza di sospensiva da presentare alla Commissione tributaria: si tratta, in particolare, dell’istanza di sospensione urgente dell’esecutività degli atti e della istanza di sospensione del ruolo. Potrete scaricare il testo in versione word cliccando sul link ipertestuale qui sopra oppure leggere il testo di seguito riportato.

 

 

 

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI_______

 

ISTANZA DI SOSPENSIONE URGENTE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI ATTI

RG ………………

(Sez. _________ – Ud. __________)

 

Per __________ rappresentati e difesi per procura a margine del presente atto dal dott. _______________

           ricorrenti;

 

Nei confronti

 

dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ……, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore

 

Per ottenere

 

La sospensione in via d’urgenza, ex art. 47, co. 3 del D. Lgs. 546/1992, del pagamento del terzo dovuto sull’accertamento nr. _________ notificato a ___________ il _______(All. 1), per euro __________ relativo a _________ per l’anno di imposta _________ ;

 

PREMESSA

 

L’avviso di accertamento nr. __________, notificato il _______, relativo al periodo di imposta _________ è stato tempestivamente impugnato innanzi all’intestata Commissione.

I ricorrenti sono in attesa dell’udienza di merito relativa al ricorso avverso il citato avviso di accertamento, procedimento con R.G. __________, pendenti innanzi all’intestata Commissione – Sez. ….. con udienza fissata per il …………., nella quale potrà essere confermata la sospensione richiesta in questa sede in via d’urgenza ex articolo 47, comma 3, D.Lgs. 546/1992.

 

CONSIDERATO CHE

 

Sussistono i presupposti per la sospensione in via d’urgenza, ex art. 47, comma 3 del D.Lgs. 546/92 dell’atto di accertamento suindicato sulla base dei seguenti

 

MOTIVI

 

L’esecutività dell’avviso di accertamento impugnato comporta allo scadere del trentesimo giorno successivo al termine per la proposizione del ricorso, che Equitalia SpA promuoverà tutte le azioni cautelari necessarie per la tutela del credito arrecando danni gravi ed irreparabili al/alla ricorrente.

Per tale ragione si chiede al Presidente della CTP adita, a norma del comma 3 dell’articolo 47 del D.Lgs. 546/1992, di disporre con decreto, prima dello scadere dei 30 giorni dalla data di impugnazione dell’avviso, la provvisoria sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla successiva pronuncia del Collegio.

Circa la bontà dell’emissione del presente provvedimento nella forma di urgenza, in ipotesi di fattispecie analoghe a quelle oggetto della presente istanza, come noto, si è autorevolmente espresso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera n. 13287/07/CDP e recentemente con la delibera 122 del 2010 (prot. 446/10/CDP) (All. 2 e 3).

Il fumus boni iuris. Le ragioni addotte in sede del ricorso avverso l’avviso di accertamento manifestano una palese nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell’accertamento.

Il periculum in mora. Il/la ricorrente, come già rappresentato in sede di ricorso, presenta una situazione finanziaria che non potrebbe mai far fronte all’esborso delle somme richieste. Dovrebbe ricorrere ad un prestito/finanziamento di difficilissimo ottenimento visto che __________. In tale ipotesi vi sarebbero quindi molte possibilità che il/la ricorrente non sarebbe in grado di far fronte al pagamento con tutte le evidenti conseguenze del caso. E’ sufficiente a tal fine verificare i redditi prodotti negli ultimi anni (in all. … quadri di UNICO degli ultimi tre anni dai quale si evince il reddito conseguito) per rendersi conto che l’eventuale pagamento determini danni gravi ed irreparabili conseguenze, sotto il profilo finanziario.

Il tutto, poi, a fronte di un pagamento prima facie indebito, in attesa di una sentenza che, alla fine, riconosca la validità delle proprie ragioni.

 

P.Q.M.

 

I ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, chiedono la sospensione in via d’urgenza, ex art. 47, comma 3 del D.Lgs. 546/92 dell’avviso di accertamento suindicato.

 

Si allegano i seguenti documenti già richiamati nel testo:

 

All. 1 avviso di accertamento nr. …………………..

All. 2 delibera n. 13287/07/CDP

All. 3 delibera 122 del 2010 (prot 446/10/cdp)

All. 4: Quadri UNICO ultimi tre anni con reddito conseguito

 

 

___________, lì ________

 

 

 

 

 

ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL RUOLO

(In carta libera)

 

Alla Direzione Provinciale di ______________

 

Oggetto: Domanda di sospensione del ruolo

 

Il/La sottoscritt_ ____________________________, nat__ a ___________, il _______________, residente in __________, Via ____________, n. __________, codice fiscale _______________, indirizzo di posta elettronica _____________

 

(oppure)

 

La società ______, con sede legale in ____________, Via _______________, n. ____________, codice fiscale/partita Iva ____________, esercente l’attività di ________, in persona del suo legale rappresentante sig. ___________, nato a _________________________, il ____________, residente in ___________, Via _______________, n. _______, codice fiscale ___________

 

PREMESSO

 

che in data _____ è stata notificata la cartella di pagamento emessa dall’Agente della Riscossione di ________ per ottenere il pagamento di euro _____ a titolo di ________ per gli anni ___________;

 

che in data _________ ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di ___________ chiedendo l’annullamento delle iscrizioni operate da _____ di ___ in quanto _________ (indicare i motivi del ricorso);

 

che la prosecuzione della riscossione potrebbe causare danni gravi e irreparabili, siccome _________ (indicare le circostanze che possono cagionare tale danno)

 

CHIEDE

 

ai sensi dell’art. 39 del DPR 602/73, la sospensione della riscossione della somma ____ risultante dalla cartella di pagamento indicata in premessa per complessivi euro ___________ .

 

Si allega la seguente documentazione:

 

1) cartella di pagamento n. _________

2) copia del ricorso ______________

3) ___________________________

 

 

___________                                                                                                ________________

(Luogo e data)                                                                                                (Firma del contribuente)

 

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[1] Presidenza Superiore della Magistratura Tributaria, Delibera n. 122 prot. N. 446/10/cdp e prot. N. 13287/07/cdp.

[2] d.P.R. n. 602/1973.

[3] Art. 47 D.lgs. n. 546/1992.

 

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