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Blog » 2015 » Marzo » 30 » Atti dell’Agenzia Entrate privi di delega: anche Bari annulla gli avvisi
19:16
Atti dell’Agenzia Entrate privi di delega: anche Bari annulla gli avvisi

Potrebbe sembrare un bollettino di guerra quello che, da oggi, arriverà dalle varie Commissioni Tributarie di mezza Italia: si tratta delle sentenze che, sulla scorta dei principi sino ad oggi elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione, dichiareranno nulli gli avvisi di accertamento emessi, in tutti questi anni, dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate promossi a dirigente senza pubblico concorso. Stessa sorte per le conseguenti cartelle di Equitalia che, evidentemente, non si possono fondare su un atto nullo.

 

Dopo la CTP di Napoli, anche Bari prende la “palla al balzo” dalla recente sentenza della Corte Costituzionale per ribadire un principio che, ora, i giudici di merito non hanno intenzione di calpestare: la totale nullità degli atti firmati da personale del Fisco non munito dei poteri o di apposita delega.

 

E così, perviene a questa redazione la recentissima sentenza [1] della Commissione Tributaria di Bari con cui si dà ragione al contribuente, tartassato, che aveva ricevuto un avviso di accertamento firmato da soggetto privo di delega del capo ufficio. Il ricorrente, difeso dal dott. Carlo Ferrari, ha avuto la meglio ed è riuscito a farsi annullare l’atto del fisco.

 

La Commissione ha rilevato l’assenza di specifica delega alla sottoscrizione, riservata al Direttore Provinciale, nei confronti del funzionario di turno, che aveva sottoscritto l’atto accertativo impugnato. Nessuna delega, infatti, era stata prodotta agli atti del procedimento giudiziario, dal funzionario: delega che lo legittimasse alla sottoscrizione dell’atto.

 

Si legge in sentenza che, “secondo costante giurisprudenza alla quale non può che aderirsi, qualora la sottoscrizione dell’atto sia di un funzionario, e non quella del Direttore Tributario, in caso di contestazione afferente la legittimità della delega, incombe all’amministrazione dimostrare documentalmente l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore, al di là del mero ordine di servizio che rappresenta, in effetti, nulla più dell’attribuzione complessiva delle funzioni da parte del Direttore ai capi dei vari team, e non vera e propria delega, che trasferisca all’esterno l’assegnazione dello specifico incarico da parte del delegante al delegato, attuando così in concreto il passaggio, per modo di dire, delle specifiche funzioni conferite con l’ordine di servizio”.

 

Il che, in parole povere, e tradotto in linguaggio comune, significa che l’Agenzia delle Entrate, in presenza di una contestazione da parte del contribuente, deve dimostrare che il funzionario fosse effettivamente munito di delega. Ma non può trattarsi di un semplice ordine di servizio – quello cioè con cui il direttore attribuisce ai vari capi team le attività da svolgere – ma deve essere una vera e propria delega, che dia il potere al delegato di impegnare, verso l’esterno, e in particolare nei confronti dei contribuenti, il Fisco italiano.

 

Nel caso di specie, peraltro, il giudice non si è lasciato convincere dalla tesi dell’amministrazione neanche dal fatto che il funzionario in oggetto apparisse indicato, nella tabella prodotta in giudizio dall’Agenzia delle Entrate, solo nella qualità di Capo area dell’Ufficio controlli, il che evidentemente esula dall’ambito accertativo in senso stretto.

 

Anche la dicitura “Capo area imprese minori e medie dimensioni” non implica affatto la prova che il predetto funzionario sia stato legittimamente delegato alla firma degli accertamenti, né che questi svolga effettive funzioni direttive (ai sensi del Contratto collettivo nazionale attualmente in vigore) e, quindi, possa ritenersi, autorizzato in senso lato alla sottoscrizione degli atti accertativi/impositivi.

 

Per tali motivi anche Bari sposa la tesi del contribuente e annulla l’avviso di accertamento. Chi sarà il prossimo?

http://www.laleggepertutti.it/83030_atti-dellagenzia-entrate-privi-di-delega-anche-bari-annulla-gli-avvisi

 

 

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